La Differenza tra un Divorzio in Italia e in Francia

La scelta dello Stato in cui divorziare è fondamentale per la salvaguardia dei propri diritti e, non da meno, per risparmiare tempo e denaro. Ma spesso si sottovaluta la differenza tra la normativa dei vari stati che, invece, spesso disciplina istituti divorzili molto diversi.

Anche due Paesi vicini come l’Italia e la Francia presentano sostanziali differenze in materia, analizzeremo quindi il caso di una coppia mista Italo-Francese (caso di specie occorso e affrontato nella pratica dal team del nostro French Desk).

1. Siete una coppia composta da un cittadino italiano e uno francese, come scegliere dove depositare domanda di separazione o divorzio?

Il formarsi di coppie miste è un fenomeno in continua crescita in Italia e, conseguentemente, è seguito di pari passo dalla crescita del numero di divorzi tra coppie miste. L’ultima indagine Istat al riguardo (ahimè, del 2015) parla di 8.657 divorzi e/o separazioni tra coppie miste nel 2015 a fronte di 24.000 matrimoni celebrati nel corso dello stesso anno.

Numeri in crescita costante che, spesso, sono richiamati anche da notizie di cronaca che raccontano di separazioni e/o divorzi complessi, se non tragici.

Ad esempio, nel 2018 è balzata alla cronaca il caso della difficile separazione tra una donna originaria della Sardegna e il marito francese che, alla fine, è stata decisa dal Tribunale di Sassari dopo anni di controversie sulla competenza tra il foro italiano e quello francese.

Ed è proprio la competenza internazionale il primo nodo da sciogliere quando si intende divorziare da un cittadino straniero: brevemente, possiamo identificare il Paese in base a criteri della residenza dei coniugi e, subordinatamente, sulla cittadinanza degli stessi.

2. Avete scelto l’Italia come Paese competente per il vostro divorzio. Quale procedura dovrete affrontare?

Innanzitutto, per poter ottenere il divorzio in Italia, si deve prima ottenere la separazione tra i coniugi. Che sia consensuale, se la coppia è d’accordo sul come dirsi addio o, al contrario, sia giudiziale, quando è combattuta e non concordata, la coppia dovrà sottostare a un periodo più o meno lungo di preliminare separazione legale.

Il periodo di attesa tra la pronuncia della separazione e il deposito della domanda di divorzio varia a seconda che si parli di separazione consensuale o separazione giudiziale: dai 6 mesi ad un anno.

Gli effetti della dichiarazione di separazione legale tra i coniugi sono molteplici e anticipatori rispetto agli effetti del divorzio, sia da un punto di vista personale che patrimoniale. Alcuni di questi sono:

– Sospensione dell’obbligo di coabitazione 

– Sospensione degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione

– Scioglimento del regime di comunione legale dei beni

– Assegnazione della casa familiare

Decorsi 6 mesi o, come sopra richiamato, 1 anno dalla dichiarazione della separazione legale, si potrà procedere con il deposito della richiesta di divorzio.

In Italia, benché si utilizzi frequentemente il termine divorzio, le procedure esperibili (4 in totale) si chiamano propriamente: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (quando il matrimonio è stato celebrato con il rito concordatario) e ricorso per scioglimento del matrimonio.

Entrambe le procedure potranno essere a loro volta consensuali o giudiziarie ma, qualunque procedura si scelga di intraprendere, gli effetti della pronuncia del Giudice italiano competente saranno i seguenti:

 

  1. Sia lo scioglimento del vincolo matrimoniale che, in caso di matrimonio religioso, la cessazione degli effetti civili, permette ad entrambi gli ex coniugi di contrarre nuovo matrimonio;
  2. La moglie perde il cognome del marito che aveva, eventualmente, aggiunto al proprio dopo il matrimonio;
  3. Il Giudice può disporre che un coniuge sia tenuto a corrispondere all’altro un assegno periodico il cui importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio;
  4. Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
  5. In presenza di figli minorenni, questi vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (cd. “affidamento condiviso”);
  6. Ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro.

 

3. Avete scelto di divorziare in Francia. Quali procedure prevede questo ordinamento?

In Francia, esistono 5 diverse procedure tra cui scegliere per poter separarsi fisicamente e moralmente dal proprio coniuge. Queste sono:

– Séparation de corps / Separazione

– Divorce par consentement mutuel / Divorzio consensuale

– Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage / Divorzio per accettazione della rottura del matrimonio

– Divorce pour faute / Divorzio per colpa

– Divorce pour altération définitive du lien conjugal / Divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale

Sin da subito possiamo rilevare alcune importanti differenze rispetto le procedure previste dalla legislazione italiana: su 4 procedure divorzili, solo una prevede il divorzio consensuale; la separazione è considerata un procedimento ben distinto dagli altri e non è, come in Italia, momento propedeutico alla pronuncia di divorzio.

La séparation de corps si differenzia dal divorzio in quanto non mette fine al legame coniugale ma, semplicemente, sospende l’obbligo di coabitazione e la comunione dei beni, mantenendo tutte le altre obbligazioni maritali in vigore.

A domanda di entrambi i coniugi o di uno solo di essi, la separazione potrà essere convertita in divorzio dal Giudice senza dover attendere alcun termine temprale specifico ma, al contrario, decorsi due anni dalla pronuncia della decisione di separazione senza che i coniugi si siano riappacificati, la decisione si convertirà di diritto, ossia automaticamente, in pronuncia di divorzio.

Nella procedura del divorce par consentement mutuel i coniugi, d’accordo su tutti gli aspetti del divorzio, non devono presentarsi davanti al Giudice francese ma semplicemente può essere redatto un accordo tra i coniugi e i rispettivi avvocati.

Nelle procedure di divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage e di divorce pour faute è invece il giudice a statuire le condizioni del divorzio dei coniugi perché questi non trovano accordo sulle stesse. I presupposti delle procedure sono però differenti: nel primo caso, i coniugi concordano nella volontà di divorziare ma si rivolgono al Giudice perché non riescono a stabilirne le condizioni, mentre nella seconda, è un solo coniuge quello che vuole separarsi, l’altro dovrà accettare la decisione del Giudice.

Infine, la procedura del divorce pour altération définitive du lien conjugal si applica quando ormai la coppia è separata di fatto (quindi differisce, sul punto, dalla separazione semplice) da oltre un anno e, constatata l’impossibilità di ristabilire il vincolo coniugale, si richiede che il giudice pronunci sentenza di divorzio.

Tutte le procedure analizzate sinora presentano svantaggi e vantaggi, spesso legati al tempo di attesa per una pronuncia o al costo dei professionisti coinvolti. Ancora più importanti sono però le conseguenze che, la scelta dello Stato in cui divorziare, avrà nei rapporti economici tra i coniugi.

È quindi opportuno che le coppie miste, o i singoli membri, vaglino con cura e con l’ausilio di un legale qualificato, magari esperto di diritto transfrontaliero e internazionale, la scelta del Foro competente al fine di tutelare al meglio i propri interessi.