Separazione: Anche il marito ha diritto all’assegno di mantenimento.
L’art. 156 del codice civile stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Normalmente si pensa che sia sempre la moglie ad avere diritto all’assegno di mantenimento nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, e ciò è effettivamente quanto accade nella quasi totalità dei giudizi di separazione, nei casi in cui i coniugi non siano entrambi economicamente autosufficienti, o comunque vi sia un sensibile divario reddituale tra le parti.
In realtà, il codice civile non distingue tra i coniugi, limitandosi a prevedere, per l’appunto, che quello economicamente più debole abbia diritto a percepire un assegno di mantenimento, e dunque un contributo mensile, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Il fine della norma è quello di eliminare il divario economico esistente tra le parti e consentire al coniuge privo di mezzi di mantenere il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2070/2018, ha stabilito un assegno di mantenimento a carico della moglie ed in favore del marito, assistito dall’Avv. Alessandro Gravante, sul presupposto che egli, pur dotato di piena capacità lavorativa, non ha adeguati mezzi di sostentamento, poiché dispone di un reddito inferiore a quello della moglie ed ha dovuto lasciare la casa coniugale di proprietà della coppia, assegnata alla moglie, dovendo così prendere in locazione altro immobile.
È importante sottolineare – ricorda l’Avv. Alessandro Gravante – che il coniuge economicamente più debole, se non convivente con i figli, ha comunque l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche laddove, per ipotesi, sia totalmente privo di reddito, per causa a lui non imputabile.
Nel caso trattato dal Tribunale, infatti, il marito, che beneficia dell’assegno di mantenimento a carico della moglie, provvede a sua volta a corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento per i figli, così come previsto dall’art. 337ter c.c.