Divorzio o separazione tra cittadini stranieri o tra cittadini italiani residenti all’estero

Il regime di separazione o di divorzio tra cittadini stranieri residenti in Italia o di cittadini italiani residenti all’estero segue regole precise da coordinare con le norme di diritto internazionale vigenti.

In Italia la predetta materia è prevalentemente regolata dalla legge n. 218/1995 che all’art. 31 prevede: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; In mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”.

In generale dunque si dovrebbe applicare la legge nazionale comune dei due coniugi o nel caso in cui non sia possibile, quella dove è concentrata maggiormente la vita coniugale.

Peraltro il medesimo articolo prevede una  ipotesi residuale di applicazione della legge italiana nel caso in cui la normativa straniera, astrattamente applicabile, non regoli le ipotesi di separazione o di divorzio, l’art. 31 infatti stabilisce: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana”.

E’ necessario precisare che la legge 218/1995 è integrata dal Regolamento Europeo 1259/2010, tale regolamento prevede la possibilità per i coniugi di accordarsi sulla normativa da adottare. Ovviamente la scelta non è assoluta ed incondizionata, infatti il legislatore europeo, per evitare il fenomeno del c.d. “forum shopping”, ha previsto all’art. 5 del medesimo regolamento, la possibilità di scegliere esclusivamente tra:

  • “La legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione accordo
  • La legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di loro vi risiede al momento della conclusione dell’accordo
  • la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo
  • la legge del foro”

Nel caso in cui invece i coniugi non riescano a trovare un’intesa, l’art. 8 del regolamento CE prevede che si applichi la normativa:

“a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale”.

Per maggiori informazioni in merito alla disciplina da adottare in caso di separazione o divorzio di cittadini stranieri residenti in Italia o di cittadini italiani residenti all’estero, non esitare a contattare lo studio legale “Legal Law Limited&Partners” dove numerosi esperti nel settore sapranno consigliarti nel modo più professionale.