Irlanda

Tassazione delle persone fisiche:

Caratteristiche generali e aliquote

I redditi delle persone fisiche e dei trustee sono soggetti all’imposta sui redditi (income tax) e alla separata imposta sulle plusvalenze (capital gains tax). La disciplina di entrambe le imposte è contenuta nel Taxes Consolidation Act del 1997 (TCA 1997); la loro gestione è affidata ai Commissari delle Entrate (Revenue Commissioners). Negli ultimi anni, inoltre, sono state introdotte una addizionale sul reddito e un contributo per le persone abbienti.

L’aliquota dell’imposta sul reddito, che è di tipo cedolare, è del 20% per i redditi fino a 33.800 euro; i redditi eccedenti tale soglia sono soggetti ad un’aliquota del 40%. Le coppie sposate o registrate come unioni civili sono soggette a tassazione congiunta, a meno che non chiedano espressamente di essere tassati individualmente. In caso di tassazione congiunta, la soglia per l’applicazione dell’aliquota del 40% è elevata a 42.800 euro (la medesima soglia è pari a 36 800 euro per vedovi o genitori single). A prevedere queste novità

  • stato il disegno di legge di bilancio per il 2015 e, in particolare, la riduzione dell’aliquota massima dal 41 al 40% e l’ampliamento del primo scaglione da 32.800 a 33.800 euro, per i single, e da 41.800 a 42.800 euro, per le coppie. Per gli individui ad alto reddito (reddito lordo superiore a 125.000 euro) sono previste restrizioni all’ammontare dei crediti di imposta e alle deduzioni concedibili. I soggetti con più di 65 anni il cui reddito non supera 18.000 euro (36.000 euro per le coppie sposate) sono esentati dal pagamento delle imposte.

È prevista un’esenzione per i redditi fino a 40.000 euro di artisti, scrittori e compositori, nonché per quelli delle imprese avviate da disoccupati di lunga durata. L’aliquota ordinaria dell’imposta sui capital gains è pari al 33% Dal 2010, è prevista un’aliquota speciale dell’80% per proventi straordinari (windfall gain) derivanti dalla cessione di terreni situati in Irlanda il cui valore di mercato è aumentato in seguito a modifiche o deroghe al piano regolatore. I redditi delle persone fisiche scontano, inoltre, un’addizionale, la “Universal Social Charge”, con aliquote che variano tra il 2 e il 10% secondo il tipo di reddito e di contribuente (dal 1° gennaio 2015, tra l’1,5 e l’11%). Determinati bonus percepiti da dipendenti del settore bancario scontano la Universal Social Charge con l’aliquota del 45%. Esiste, infine, una speciale tassa annuale, dovuta nella misura fissa di 200.000 euro, che si applica ai soggetti domiciliati in Irlanda il cui reddito complessivo supera un milione di euro e il cui patrimonio è composto da beni “irlandesi” per un valore superiore a 5 milioni di euro (domicile levy).

Determinazione del reddito imponibile

L’applicazione dell’imposta sul reddito avviene attraverso un sistema cedolare, che suddivide il reddito imponibile nelle seguenti categorie (schedule) e sottocategorie (case):

  • Schedule D, Case I: redditi commerciali;
  • Schedule D, Case II: redditi professionali;
  • Schedule D, Case III: (a) interessi; (b) redditi di fonte estera;
  • Schedule D, case IV: redditi non rientranti nelle altre categorie;
  • Schedule D, Case V: redditi derivanti da beni immobili situati in Irlanda;
  • Schedule E: redditi di lavoro dipendente;
  • Schedule F: dividendi di fonte irlandese.

Le regole di determinazione dei redditi sono diverse secondo la categoria di appartenenza; non è possibile compensare le perdite appartenenti a una data categoria con i profitti di un’altra categoria. Determinate categorie di reddito sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta. Tra i rediti non soggetti a tassazione vi sono, ad esempio, le vincite derivanti da lotterie o scommesse, le borse di studio, i risarcimenti.

In linea di principio, per i redditi di lavoro dipendente la base imponibile è costituita dal reddito guadagnato nel corso dell’anno (anche se non effettivamente percepito), al netto delle spese sostenute “interamente, esclusivamente e necessariamente” nello svolgimento dei doveri d’ufficio. Le spese di trasporto non rientrano tra quelle deducibili, salvo casi eccezionali. Nella prassi, è frequente che il contribuente concordi con gli ispettori un ammontare forfetario di spese deducibili.

I dividendi e gli interessi sono normalmente soggetti a ritenuta alla fonte. Gli interessi sui depositi e sui prestiti sono soggetti a un’imposta specifica (deposit interest retention tax). I redditi derivanti da trust residenti in Irlanda sono tassabili in capo ai beneficiari, a meno che il disponente (settlor) abbia il diritto di godere del reddito o del patrimonio del trust medesimo. Se il reddito del trust è attribuito al beneficiario nel momento in cui matura, la fonte del reddito è ravvisata non nel trust ma nel bene sottostante. Il beneficiario, pertanto, riceve un reddito lordo. Negli altri casi, la fonte del reddito è ravvisata nel trust medesimo, con la conseguenza che il reddito è distribuito al netto di una ritenuta a titolo di acconto prelevata con aliquota pari all’aliquota base (20%).

Gli immobili non producono redditi imponibili se occupati dal proprietario. I redditi derivanti dalla locazione di immobili situati in Irlanda sono soggetti ad imposta al momento in cui sono legalmente dovuti (a prescindere dalla corresponsione effettiva). È possibile dedurre dal reddito derivante dai canoni di locazione le spese sostenute per riparare o assicurare l’immobile. Gli interessi sui prestiti contratti in relazione a un immobile locato sono deducibili dai relativi canoni nel limite del 75%.

La tassazione delle società

Soggetti passivi

L’imposta sulle società si applica a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, incluse cooperative ed enti pubblici o semi-pubblici, ma non alle società di persone (partnership), che sono entità fiscalmente trasparenti. Al pari dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la disciplina dell’imposta sulle società è contenuta nel Taxes Consolidation Act del 1997 (TCA 1997).

La legislazione irlandese disciplina le seguenti forme di società

  • private limited company – società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato dai privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto;
  • guarantee company – utilizzata dagli enti di beneficenza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit;
  • unlimited company – società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata;
  • public limited company (PLC) – società finalizzate alla quotazione in Borsa;
  • societas europaea (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al regolamento Ue adottato da tutti gli Stati membri.

Una società residente è soggetta a tassazione relativamente alla totalità dei proventi conseguiti, mentre le società non domiciliate fiscalmente in Irlanda ma che vi operano attraverso una filiale o un’agenzia sono soggette ad imposta soltanto per la parte di utili generate da tali filiali o agenzie. Il disegno di legge di bilancio per il 2015 prevede che tutte le società costituite in Irlanda siano considerate ivi residenti ai fini fiscali, a prescindere dalla sede dell’amministrazione. La modifica è finalizzata a combattere il c.d. “Double Irish”, un diffuso schema elusivo che prevede la costituzione di società irlandesi fiscalmente residenti in paradisi fiscali.

Le aliquote

I redditi commerciali (trading income) scontano un’aliquota proporzionale del 12.5%. I redditi non commerciali, così come i redditi derivanti dallo svolgimento di attività minerarie, estrattive, petrolifere o immobiliari sono invece soggetti ad un’aliquota del 25%. Per avvalersi dell’aliquota del 12,5%, le società devono svolgere attività commerciali nel territorio irlandese. Alle plusvalenze realizzate attraverso scambi commerciali effettuati al di fuori del territorio irlandese si applica l’aliquota del 25%.

Il concetto di trading income non è definito, ma il significato comunemente accettato è quello di reddito derivante da qualunque attività di scambio e produzione. Attività manageriali (legali, finanziarie, contabili ecc.), attività finanziarie (attività bancarie, di gestione finanziaria, assicurative, ecc.), commercio elettronico, attività di supporto tecnico, attività di ricerca o sviluppo, attività di distribuzione sono tutte attività commerciali che assieme alle più classiche attività manifatturiere, se condotte in Irlanda e strutturate opportunamente, possono essere soggette al regime dell’aliquota ordinaria del 12,5%. Dal 6 dicembre 2012, l’aliquota ordinaria applicabile ai capital gain è pari al 33%; è prevista un’aliquota maggiorata del 40% per le plusvalenze derivanti dalla cessione di determinati fondi “non regolati”.

L’imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto grava sui trasferimenti di beni e sulle prestazioni di servizi forniti dalle imprese nell’ambito della loro attività. A partire dal 1° gennaio 2012, l’aliquota ordinaria è pari al 23%. Per specifiche categorie di beni e di servizi è prevista l’applicazione di aliquote ridotte: l’aliquota del 13,5% si applica principalmente a determinate cessioni di immobili, hotel, noleggio a breve termine di veicoli, carburante, elettricità, gas, cinema, ecc.. Dall’ 1 luglio 2011 l’aliquota applicabile ad alcuni di questi servizi (ad esempio, al pernottamento in hotel o ai servizi di ristorazione) è stata ulteriormente ridotta, ed è ora pari al 9%.

Esiste anche una speciale aliquota del 4,8% applicabile al bestiame. Sono considerati “accountable persons” i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in Irlanda e che vi sono registrati ai fini Iva (o comunque sono obbligati a registrarsi). I soggetti il cui volume d’affari annuo non supera 75.000 euro per i beni o 37.500 euro per i servizi (al netto dell’Iva sugli acquisti) non sono obbligati a registrarsi come soggetti Iva, ma possono tuttavia farlo facoltativamente. Normalmente l’Iva dovuta è determinata con cadenza bimestrale; il pagamento va effettuato entro il giorno 19 del mese successivo alla scadenza del bimestre. Si può pagare con bonifico bancario oppure in via telematica tramite il Revenue Online Service (Ros). La base imponibile corrisponde al corrispettivo pagato o dovuto dal cessionario e include tutte le tasse, i costi e le commissioni applicabili tranne l’Iva che grava su tali costi aggiuntivi. Normalmente l’Iva si rende esigibile con l’emissione della fattura che ne espone l’importo dovuto, tuttavia alcuni contribuenti possono optare per far coincidere l’esigibilità del tributo con il momento del pagamento del corrispettivo.

Il regime Iva irlandese prevede la possibilità di presentare un interpello all’Amministrazione finanziaria per contestare la determinazione dell’aliquota Iva applicabile a una determinata operazione. Inoltre, il contribuente può presentare un quesito all’Amministrazione in caso di dubbio sull’applicazione della normativa Iva. Se l’Amministrazione riconosce che il dubbio è fondato, gli interessi non sono dovuti. In caso contrario, il contribuente può presentare ricorso alle Corti. Il contribuente può altresì adire un ispettorato distrettuale o regionale per sottoporre a revisione i provvedimenti ad esso sfavorevoli.

Le altre imposte

Tassa sull’acquisizione di capitali (capital acquisitions tax)

Comprende l’imposta sulle donazioni, successioni e sui trust discrezionali. La tassazione è applicata nella misura del 33% delle plusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (immobili, terreni edificabili, …) e dei patrimoni oggetto di donazioni e successioni ereditarie

Tassa sui guadagni di capitale (capital gains tax)

Viene applicata sulle differenze positive tra il valore delle azioni acquisite e il valore delle stesse azioni al momento della cessione. Si applica comunque a tutti i guadagni di capitali derivanti da atti di disposizione come vendita, permuta o donazione, dall’atto di dotazione di un trust, o da un risarcimento assicurativo. Sono soggetti all’imposta gli individui residenti ovunque si trovi il bene considerato che dà luogo a una plusvalenza o rendita di valore. L’ammontare tassabile deve essere ridotto da determinate spese deducibili ivi comprese le spese dovute all’inflazione.

I guadagni che i contribuenti residenti in Irlanda realizzano dalla compravendita di azioni vengono valutati su base annuale. Le perdite possono essere compensate con i guadagni realizzati nell’anno o in qualsiasi anno seguente, ma non possono essere compensate con altre tipologie di reddito. L’aliquota generale dell’imposta sui capital gain è pari al 33%. Alcune plusvalenze scontano un’aliquota del 40%. L’imposta è applicata sulla plusvalenza che eccede la franchigia di 1.270 euro. I redditi derivanti dalla vendita della prima casa sono esenti.

Ritenuta d’imposta sugli interessi da deposito (deposit interest retention tax)

Si tratta della ritenuta alla fonte effettuata dalla banca sugli interessi pagati o accreditati sui depositi dei soggetti residenti in Irlanda. Dall’1 gennaio 2017, la ritenuta alla fonte è pari al 39% contro il 41% del 2016, 2015 e 2014 e 33% per il 2013. Gli interessi sui depositi dei non residenti sono esenti.