Sottrazione internazionale di minori: cosa fare e come tutelarsi

Cosa fare quando un genitore, non esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale sul minore, conduce illecitamente all’estero il figlio senza alcuna autorizzazione dell’altro genitore? O nel caso in cui il minore non sia ricondotto al Paese di residenza abituale dopo un soggiorno all’estero? In queste circostanze si è di fronte all’ipotesi di sottrazione internazionale di minore e conoscere le leggi applicabili, la procedura da seguire e le Autorità competenti a cui rivolgersi risulta indispensabile per salvaguardare i propri interessi e soprattutto i diritti del minore coinvolto.

In un mondo in cui le unioni tra persone di nazionalità e quindi di culture diverse sono sempre più frequenti, anche i casi di sottrazione internazionali di minori diventano particolarmente numerosi. Di fatti, spesso purtroppo si legge di casi in cui un partner decide arbitrariamente e unilateralmente di portare il figlio in un altro paese dell’Unione Europea o extraeuropeo, senza il consenso dell’altro partner e/o violando una sentenza emessa dal Tribunale.

È il caso di una infermiera sarda che decide di scappare dalla Francia insieme al figlio a causa della violenza del compagno. Diverse sono state le denunce presentate dalla signora alla Gendarmeria per maltrattamenti e stalking, fino alla sua decisione estrema di tornare in Sardegna per proteggere sé stessa e il bambino. Una decisione però “errata” dal punto di vista legale considerato che la sentenza del Tribunale francese aveva stabilito, dopo la fine della convivenza della coppia, l’affidamento condiviso e il divieto per lei di trasferirsi in Italia: da qui l’accusa in Francia nei confronti della signora di sottrazione internazionale di minore.

Cosa si può quindi fare per meglio tutelarsi e per meglio tutelare i diritti del minore in caso di sottrazione internazionale di minori?

Bisogna innanzitutto chiarire che si parla di sottrazione internazionale di minori, così come descritto dallo stesso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in relazione alla circostanza in cui un minore:

  •   viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione;

  •     non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.

In Italia la fattispecie costituisce ipotesi di reato, così come previsto dall’art. 574 bis c.p. (“Sottrazione e trattenimento di minore all’estero”), punito con la reclusione da uno a quattro anni o da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso. Altresì, se il fatto commesso dal genitore è posto in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Sul piano procedurale e dei rimedi, per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti.

La Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è sicuramente quella più utilizzata. Per la sua applicazione, sono necessari i seguenti requisiti:

  • il genitore che si è visto sottrarre illecitamente il minore sia titolare della custodia o dell’affidamento del bambino;
  • è necessario che esista realmente il diritto di affidamento e che non sia stato prestato consenso all’espatrio;
  • il minore non abbia compiuto il 16° anno di età e che non si sia opposto al rimpatrio;
  • non sia trascorso più di un anno dalla sottrazione;
  • la “restituzione” non determini nel minore alcun danno morale o materiale ed alcuna violazione dei suoi diritti.

Se tra l’Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1980, occorre contattare immediatamente l’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’avvio della specifica procedura.

Una tavola riassuntiva delle date di entrata in vigore della Convenzione nelle relazioni tra i singoli Stati partecipanti può essere consultata nel sito internet della Conferenza dell’Aja.

Laddove la procedura convenzionale sia rigettata è possibile instaurare la procedura disciplinata dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2201/2003 che vede l’instaurazione del giudizio innanzi al giudice dello Stato ove il minore ha la residenza. Anche in questo caso, l’Autorità Centrale è l’organo attraverso cui è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita.

Se invece lo Stato nel quale il minore è stato portato o è trattenuto non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1980 (o la sua adesione non è stata accettata dall’Italia), l’Autorità Centrale non può intervenire: il soggetto che lamenta la sottrazione deve attivarsi autonomamente incaricando un avvocato locale, avente sede nel Paese ove si trova il minore, che farà ricorso alle procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.

È il caso della Tunisia, stato aderente alla Convenzione dell’Aja, ma la cui adesione non è stata accettata dall’Italia. La cronaca parla proprio di un episodio recentissimo accaduto a Trieste nel settembre 2019. La “sfortunata” protagonista della vicenda è una minorenne di soli 13 anni in visita, come ogni anno, dal padre in Tunisia; solo che, questa volta, la stessa non fa rientro in Italia alla data convenuta. Da qui, la denuncia della madre della ragazzina per sottrazione di minore e successivo incarico al legale di prendere contatti con il Consolato italiano a Tunisi per il rimpatrio della figlia, stante la non possibile applicazione della Convenzione dell’Aja per disciplinare il caso.

Ad ogni modo, nel caso in cui la sottrazione sia stata già attuata, si consiglia di evitare di insistere in tentativi autonomi di componimento della vicenda, tanto più se vi siano già stati insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per il ritorno in Italia. Risulta fondamentale valutare con un legale di fiducia l’opportunità di avviare immediatamente una procedura in Italia per regolamentare l’affidamento del minore e, se è già stata emessa una decisione nella causa di separazione, divorzio o affidamento, valutare altresì l’opportunità di far riconoscere il provvedimento nello Stato in cui il minore è stato portato.

Si tratta di circostanze e situazioni particolarmente delicate dove interesse primario, che deve essere tutelato al disopra di ogni altro, è il benessere del minore.