Tessera professionale europea per l’intermediazione immobiliare
L’attività di intermediazione immobiliare è una delle più frequenti opzioni che vengono prese in considerazione nel momento in cui ci si immette nel mondo del lavoro.
Le posizioni aperte nelle agenzie di intermediazione immobiliare sono sempre numerose ed il lavoro da svolgere non richiede competenze particolarmente spiccate. Le accattivanti prospettive di guadagno, poi, sono il giusto incentivo per interessarsi ancor di più al lavoro di agente.
Il mediatore immobiliare, ai sensi dell’art. 1754, è “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza”. Compito dell’agente è, quindi, quello di far incontrare le diverse esigenze di chi, da una parte, è alla ricerca di un immobile e di chi, dall’altra, ha necessità di venderlo o di concederlo in locazione.
In Italia, la professione di agente immobiliare è una delle c.d. professioni regolamentate, ovvero una di quelle attività che possono essere svolte esclusivamente soddisfacendo alcuni requisiti imposti dalla legge.
Questi requisiti, che devono essere possedutui da chiunque svolga l’attività di mediazione, sia in forma singola che in forma associata, sono: il possesso di un diploma di scuola superiore, la maggiore età, la frequenza di un corso tenuto presso gli enti abilitati e l’inoltro, a seguito del superamento di apposito esame presso la Camera di Commercio, della necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Tra i requisiti menzionati, quello che, più degli altri, caratterizza la professione del mediatore è il c.d. “patentino immobiliare”, ovvero la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio (a seguito dello svolgimento di un corso) che garantisce l’idoneità del mediatore a svolgere il proprio compito in maniera puntuale e responsabile.
Anche in ambito europeo, guidati dal principio della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi, nel 2013, è stata introdotto uno strumento che consente di svolgere la professione di mediatore, all’interno degli Stati Membri, a ciascun cittadino europeo.
Questo strumento è la Tessera Professionale Europea.
La Tessera, che altro non è che un riconoscimento elettronico, può essere richiesta da un cittadino che abbia intenzione di spostarsi momentaneamente o definitivamente all’estero e che voglia intraprendere, nella nuova località di residenza, la stessa professione regolamentata che svolgeva nel Paese d’origine. La tessera serve proprio a certificare il possesso di tali requisiti ed evitare, così, che una volta arrivati in un diverso Paese europeo si debba ricominciare il proprio percorso professionale da capo.
È bene, però, fare una precisazione: non in tutti i Paesi europei la professione di agente immobiliare è regolamentata. Questo vuol dire che, qualora si provenga da Paesi in cui non si è acquisita la qualifica professionale, perché non necessaria, bisognerà necessariamente provvedere all’ottenimento della Tessera per poter svolgere la professione in Italia, dimostrando che si è svolta la professione di agente immobiliare per almeno 3 anni continuativi. In alternativa, si potrà cominciare il percorso standard, ottenendo il riconoscimento ex novo.
La Tessera Professionale Europea, per quanto possa essere uno strumento utile a disposizione dei cittadini, è comunque limitata ad uno scambio geografico, per così dire, bilaterale: non accredita il cittadino a livello europeo ma, al contrario, permette soltanto di spostarsi in un determinato Stato, per il quale l’agente abbia presentato elettronicamente la propria richiesta. Tale impostazione presuppone, quindi, che si sappia, fin dal principio, in quale Paese si inetende recarsi per svolgere la propria attività di intermediazione, negando quindi che questo si possa scegliere volta per volta a seconda dell’affare trovato.
Una disciplina particolare, poi, si rinviene nel caso in cui, a svolgere l’attività di intermediazione, sia una società e non solo un singolo individuo. Qui, infatti, non soltanto i requisiti regolamentari previsti dovranno essere posseduti anche da tutti gli amministratori (e da coloro i quali materialmente svolgeranno le attività presso gli immobili o nei confronti dei proprietari), ma la lista di attività professionali incompatibili sarà ancora più lunga e dettagliata.
Che si tratti della tessera Europea o del riconoscimento nazionale, è in ogni caso necessario fare particolare attenzione alle pene previste nel caso in cui l’attività regolamentata si svolga in contravvenzione a quanto legislativamente disposto.
Prendendo ad esempio il caso dell’Italia, l’agente che tale non è, perchè non in possesso del “paentino”, perderà automaticamente il diritto alla propria provvigione.
Verranno negati, conseguentemente, tutti quegli strumenti che avrebbe potuto utilizzare per agire nei confronti dei soggetti per i quali ha prestato il proprio servizio.
A questa già severa disposizione, se ne aggiungono alcune ancora più rigide: sanzioni pecuniarie fino ad Euro 15.000, la restituzione delle provvigioni già percepite, nonchè sanzioni penali per esercizio abusivo della professione in caso di reiterazione.
In ultimo, è bene tenere a mente che lo svolgimento (abusivo) dell’attività di intermediazione si presume in tutti i casi in cui si sia operato come soggetto terzo rispetto alle parti che si sono fatte incontrare e ciò a prescindere dal fatto che la propria professione abituale sia tutt’altra.
In tali casi, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni precedentemente elencate, occorrerà dimostrare di aver svolto l’attività in maniera assolutamente unica ed occasionale.
Non sarà facile, ma non è nemmeno impossibile.